Con “soccorso stradale” (di veicoli) si intende l’attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino luogo in cui sia possibile custodirlo oppure intervenire per le eventuali riparazioni.
Nonostante numerosi tentativi di istituire un albo dei soccorritori stradali, l’attività di soccorso stradale non è stata ancora specificamente disciplinata e qualificata. Per esercitarla è sufficiente avere:
Attenzione, per legge tutti gli organi di polizia stradale (polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, polizie locali e municipali), concorrono alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Il codice della strada definisce così i carroattrezzi: “autoveicoli a uso speciale per il soccorso stradale”. Devono essere dotati di dispositivi lampeggianti di colore giallo o arancione, possono essere dotati di gru, anche di tipo telescopico o a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale; possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni.
La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.
È ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati rimorchi a uso speciale.
L’attività di soccorso stradale può essere esercitata senza alcuna formalità da qualsiasi impresa specializzata o da qualunque officina di autoriparazione sulle strade urbane ed extraurbane secondarie. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, invece, il soccorso stradale è consentito solo agli enti e alle imprese autorizzati dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
Nel caso in cui il veicolo oggetto di soccorso non sia caricato sul piano di carico ma sia trainato, deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente, le cosiddette “quattro frecce” oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello per i carichi sporgenti, quadrato retroriflettente a strisce diagonali bianche e rosse. Il veicolo trainante, invece, deve tenere attivato l'apposito dispositivo lampeggiante a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
“In conseguenza del vuoto normativo, non è improbabile né infrequente che il soccorso sia prestato con mezzi inadatti, inefficienti o sotto dimensionati oppure che gli addetti non siano stati adeguatamente formati”.
E ancora: “Per l’effetto dell’assenza di un tariffario di riferimento, l’utente della strada è anche esposto a una vera e propria attività predatoria da parte dei soccorritori improvvisati, non solo senza preparazione professionale ma anche senza scrupoli, che effettuano interventi pericolosamente approssimativi e impongono tariffe spropositate, approfittando dello stato di necessità in cui versa l’utente con il veicolo fermo in avaria oppure vittima di incidente stradale”.
Sono alcune delle considerazioni di Antonio Pentangelo, deputato di Forza Italia nella diciottesima legislatura, nella proposta di legge d’iniziativa parlamentare sull’istituzione di un albo nazionale dei soccorritori stradali, presentata alla Camera dei deputati il 20 luglio 2022.
Analoghe considerazioni erano state espresse alcuni anni prima da alcuni senatori in una proposta di legge presentata l’8 aprile 2014: “Sempre più frequentemente il termine «soccorso stradale» viene utilizzato in modo errato, associandolo indistintamente a qualsiasi attività venga svolta con un carro attrezzi, con frequenti abusi nei confronti dei cittadini costretti all'esborso di cifre sproporzionate al servizio offerto e con la mancata qualità e tempestività del servizio”. Entrambe le proposte si arenarono in parlamento senza mai diventare legge dello stato.
Nel caso in cui si abbia bisogno di assistenza stradale vi sono alcune possibili alternative a seconda della situazione in cui ci si trova:
1. Copertura specifica della casa automobilistica:
chiamare il servizio di assistenza stradale fornito o garantito dalla casa costruttrice dell’auto (ovviamente se e nelle situazioni in cui è previsto, di solito nel periodo di garanzia della vettura);
2. Copertura assicurativa ad hoc:
chiamare la propria assicurazione (o il numero dedicato) nel caso in cui sull’auto sia operativa una copertura “assistenza stradale” abbinata alla polizza Rc auto;
3. Servizio di assistenza stradale:
chiamare la centrale operativa dello specifico servizio di assistenza stradale acquistato, per esempio Aci Global (per i soci Aci) o Europ assistance;
4. Assenza di copertura, assicurazione o specifico servizio di soccorso stradale:
La richiesta di soccorso dipende dalla strada in cui ci si trova;
a. Strada urbana o extraurbana:
i. chiamare un soccorritore di propria fiducia;
ii. chiamare un operatore nazionale specializzato in questa attività, per esempio Aci Global Servizi (per i non soci Aci);
attenzione: in ambito urbano la polizia municipale può disporre la rimozione della vettura in panne o incidentata avvalendosi dello specifico servizio convenzionato con l’amministrazione comunale.
b. Autostrada: chiamare il soccorso stradale attraverso le specifiche colonnine SOS presenti lungo l’autostrada.
In assenza di norme specifiche che qualifichino il settore del soccorso stradale, la selezione degli operatori non può che essere affidata alle imprese assicurative o agli operatori specializzati in questo servizio. Variamente denominata (“traino”, “assistenza stradale” eccetera), questa copertura può essere aggiunta all’assicurazione obbligatoria al momento della sua sottoscrizione oppure può essere sottoscritta indipendentemente dall’assicurazione auto rivolgendosi a imprese specializzate di comprovata affidabilità. Costa poche decine di euro all’anno ma può trarre d’impaccio in situazioni di emergenza o di necessità e, comunque, esclude la possibilità di imbattersi situazioni potenzialmente spiacevoli in caso di incidente o avaria.
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